Associazione

Gruppo Futuro 2000

 

Finalmente una cooperativa sociale di tipo "B" per il reinserimento nel modo del lavoro di persone svantaggiate

La grave crisi dello stato sociale, ha posto il dito sulla piaga dell'assistenza alle fasce più deboli della società.  Le spese sostenute dalla collettività, anche per la cattiva gestione economica della cosa pubblica, per l'assistenza ad anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, ammalati, alcolisti.... è stata, e risulta tuttora essere molto modesta a fronte di costi elevatissimi.  Anche per questo sorge l'esigenza di affidare la gestione di servizi definiti di "interesse generale", a strutture private che comunque non avessero scopi di lucro che potrebbero portare allo sfruttamento dell'assistito.

Così è nata la "Cooperativa sociale" avente per oggetto un servizio di pubblica utilità sociale gestito con criteri economici privatistici, ma senza scopi dilucro, garantendo in tal modo un'accettabile rapporto costi benefici.  Per disciplinare giuridicamente queste cooperative, diciamo particolari, è nata la Legge 381/91 che presenta contenuti fortemente innovativi rispetto la disciplina tradizionale della società cooperativa visto che prevede nuove figure di soci, i volontari, interventi significativi delle Regioni, come norme attuative, convenzioni tipo con gli enti pubblici e l'istituzione degli albi regionali, l'applicazione di contratti collettivi ai soci lavoratori, agevolaizoni specifiche in materia previdenziale e fiscale...

La diversità che subito risalta nelle cooperative sociali rispetto a quelle tradizionali e che, pertanto, le caratterizza e che, per la stessa definizione che ne da l'art.1 della suddetta legge, che le disciplina, esse "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività e servizi diversi".  Non si tratta, quindi, di un interesse privatistico ma di un interesse generale della comunità quindi la caratteristica principale delle cooperative sociali è che l'interesse generale costituisco lo scopo sociale preminente rispetto a quello privatistico tipico delle altre cooperative.

Con questo non si vuole sostenere che manchi l'interesse dei soci a perseguire anche dei vantaggi patrimoniali solo che tali interessi non sono i soli preminenti.  Ciò non comporta che la cooperativa sociale possa essere identificata come un organismo di natura "pubblica" in quanto essa rimane pur sempre una società privata che comunque persegue interessi pubblici.  La crisi dello stato sociale, i cui costi sono divenuti insostenibili per la collettività con il conseguente doloroso abbandono di obiettivi di assistenza ai cittadini più bisognosi, non può e non ci deve permettere di trascurare o abbandonare i più deboli, pertanto, si cerca di assisterli ugualmente; non più in modo diretto, rivelatasi troppo costosa e inefficiente ma attraverso imprese private senza scopo di lucro, gestite con criteri privatistici: le cooperative sociali.

Così gli Enti Pubblici facenti capo alla collettività, come le Regioni, i Comuni, le ASL..., si convenzionano con le cooperative sociali ed attraverso queste, perseguono quei fini sociali che direttamente non sono più in grado di gestire in modo economico.  La cooperativa, quale impresa privata, gestirà il servizio affidatole con i criteri propri dell'impresa che in caso di cattiva gestione è destinata a fallire, quindi, non ci saranno più spazi per inefficienza e parassitismi, i costi per la collettività saranno destinati a diminuire mentre la stessa non si priverà di assistere i suoi elementi più deboli e bisognosi.

M. D. G.

 

Volete contattarci?

Volete visitare la nostra sede?

Vuoi aiutarci a farlo vivere? Aderisci all'Associazione Gruppo Futuro 2000!